Statuto del Comune di Cattolica Eraclea


 approvato dal consiglio comunale con atto n. 32 del 15 luglio 2005, divenuto esecutivo il 7 settembre 2005.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Il Comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Lo statuto

1.  Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse sociali.
2.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, individua le norme che disciplinano le attività del Comune, e precisamente:
a)  le norme fondamentali di organizzazione;
b)  le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c)  le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
d)  l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
e)  le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.
Art. 2
I regolamenti

1.  Il Comune emana i regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disposizioni statuarie.
3.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
4.  I regolamenti devono essere approvati a maggioranza dei componenti assegnati al consiglio comunale.
5.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6.  I regolamenti divengono esecutivi con la pubblicazione all'albo pretorio comunale della relativa deliberazione di approvazione, nei termini previsti dalla legge. Per motivate esigenze è possibile procedere ad approvazione di regolamenti con deliberazione immediatamente eseguibile.
7.  I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 3
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, di norma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 4
Il Comune

1.  Il Comune di Cattolica Eraclea è un ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge generale dello Stato.
2.  Il Comune esercita la propria attività regolarmente ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nelle forme indicate dal presente statuto.
Art. 5
Il territorio e sede comunale

1.  Il territorio del Comune si estende per kmq. 62,13, confinante con i comuni di Agrigento, S. Angelo Muxaro, Montallegro, Ribera.
2.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella via Rosario.
3. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4.  La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio.
Art. 6
Stemma - Gonfalone - Patrono

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cattolica Eraclea e con lo stemma rappresentante tre vulcani sormontati da una stella.
2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia prevista dallo stemma.
3.  L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
4.  Il Santo patrono del Comune è San Giuseppe con la compatrona B.M.V. della Mercede.
Art. 7
Finalità obiettivi e metodi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
A)  Obiettivi politico - territoriali ed economici
-  Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale;
b)  alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.
-  Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  al recupero dei centri storici;
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
B)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità locale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
C)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce, tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 8
Albo pretorio

L'albo pretorio è istituito nella sede del Comune di Cattolica Eraclea, in luogo facilmente accessibile al pubblico, per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
Art. 9
Sede del Comune

Il Comune ha sede in Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento, alla via Rosario.
Titolo II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 10
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
3.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
4.  Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5.  L'elezione e la durata del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art. 11
Competenze ed attribuzioni

1.  Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confrontandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5.  Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/91:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
d)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  l'istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzione di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di capitali o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
j)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
k)  l'autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture, salve le deroghe contenute in appositi regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 26/93.
6.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
7.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato.
Art. 12
I consiglieri comunali

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3.  Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali, sempre che l'accoglimento della richiesta non sia tale da comportare un notevole intralcio e disservizio agli uffici dell'ente, in ossequio al principio di efficienza sancito dall'art. 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e legge regionale n. 10/91. In tal caso, con provvedimento motivato del segretario comunale ed a tutela del diritto di informazione consiliare, degli atti e provvedimenti in parola sarà disposta la sola visione. Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
4.  Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
5.  Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta. Gli atti deliberativi del consiglio comunale debbono essere trasmessi ai capigruppo entro 5 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
6.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
7.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 13
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

1.  Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
2.  L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
3.  L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
4.  L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
5.  Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
6.  Sugli ordini del giorno il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
7.  Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 14
Attività ispettiva del consiglio

Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
1.  In caso di ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal comma 1, dell'art. 27, comma 9, dell'art. 12 e dell'art. 17 della legge regionale n. 7/92, relativi alla presentazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma, si applica l'art. 40 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che disciplina il potere di rimozione del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.
Art. 15
Il presidente

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
2.  In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
4.  Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse al l'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune, inoltre dovrà essere destinata, per l'espletamento del mandato, ai gruppi consiliari, una somma forfettaria per il buon funzionamento del loro compito istituzionale.
Art. 16
Il consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2.  In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Art. 17
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1.  Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
2.  I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 31/86 e successive modificazioni ed integrazioni e dallo statuto.
3.  Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a 3 riunioni nell'anno solare oppure a 3 sedute consecutive, viene dichiarato decaduto, previa contestazione scritta da parte del presidente, su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
4.  Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 154/81, come modificato dall'art. 20 della legge n. 265/99, la proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5.  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento, in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 18
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da 2 o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale.
2.  Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
3.  Ogni gruppo nomina un capogruppo.
4.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista ed a parità di voti il più anziano di età.
5.  Un consigliere singolo può costituire gruppo consiliare, solo nel caso in cui faccia parte di un partito presente nel Parlamento regionale e provinciale e/o nell'eventualità che venga eletto in coalizione diversa. Tale procedimento va adempiuto attraverso attestazione degli organi del partito di cui il consigliere dichiari di far parte.
Art. 19
Commissioni consiliari temporanee

1.  Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
2.  La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolungarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
Art. 20
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1.  Il Comune di Cattolica Eraclea istituisce la commissione avente funzioni di controllo e garanzia sull'andamento dell'attività amministrativa dell'ente, attribuendone la presidenza alla minoranza consiliare.
2.  La disciplina del funzionamento della commissione sopradetta è demandata ad un successivo regolamento da adottarsi con deliberazione del consiglio comunale.
3.  Non possono far parte delle commissioni i consiglieri nominati assessori.
4.  I consiglieri comunali nominati assessori svolgono le funzioni di controllore e controllato, così come previsto dalle vigenti leggi nazionali e per le competenze stabilite nello statuto comunale.
Art. 21
Convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.
2.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di 1/5 di consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco.
3.  La riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.
4.  In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5.  In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a 24 ore.
6.  Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di disporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7.  La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
a)  mediante il messo comunale;
b)  mediante telegramma;
c)  mediante fax con assicurazione di intervenuta ricezione.
Art. 22
L'ordine del giorno

1.  L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
2.  E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto; per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
3.  Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
4.  Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.
5.  L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno e diffusamente nel territorio comunale.
6.  Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 23
Proposte di deliberazione

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
3.  Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria. I pareri non sono dovuti per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Art. 24
Pubblicità e validità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
2.  Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
3.  La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Art. 25
Voto palese e segreto

1.  Il consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. Il presidente del consiglio, a suo giudizio o interpellando il consiglio, può decidere il voto segreto su altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2.  Il regolamento stabilirà le modalità riguardanti il voto palese.
Art. 26
Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
Art. 27
Astenuti e schede bianche e nulle

1.  Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione.
2.  Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
Art. 28
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1.  Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente - che presiede l'adunanza - e con il consigliere anziano.
2.  Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
3.  Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio, limitatamente agli argomenti di quella seduta che rivestano carattere di urgenza in quanto l'adozione della relativa delibera sia subordinata a termine perentorio di legge, può incaricare il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
4.  Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
5.  Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6.  Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 29
Pubblicazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Art. 30
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale.
Capo II
La giunta comunale
Art. 31
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2.  E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
3.  La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
Art. 32
Incompatibilità

1.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
2.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
3.  La carica di consigliere comunale è compatibile con quella di assessore, come previsto dal decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
4.  Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del sindaco.
5.  Il sindaco, nel rispetto delle alleanze politiche e programmatiche, procede alla scelta degli assessori tra i consiglieri eletti.
Art. 33
Gli assessori

1.  Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di sindaco.
2.  Il sindaco nomina gli assessori per un numero non superiore a 4 nei modi previsti dalla legge e nel presente statuto.
3.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
4.  Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
5.  Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6.  Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici, collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
7.  Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti aventi rilevanza interna ed esterna di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
8.  Ogni modifica o revoca alle deleghe conferite agli assessori è comunicata entro 7 giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 34
Revoca degli assessori

1.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
2.  Gli atti di cui al precedente comma, adottati con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Art. 35
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
2.  E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 36
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  La giunta è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
3.  Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i capigruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o i presidenti delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.
4.  Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5.  Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6.  Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta.
7.  Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
8.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il sindaco o con chi ne fa le veci.
Art. 37
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.
2.  Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai responsabili di settore; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento da proporre al consiglio;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere in materia di acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi, assunzioni di personale, tutte enucleate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, che non risultino attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione dei membri della giunta;
-  definisce, in base alla proposta del direttore generale ove nominato o, in caso contrario, sentita la conferenza dei servizi, il piano degli obiettivi e delle risorse (P.D.O.R.) o, se approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);
-  propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
-  quantifica semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;
-  richiede l'anticipazione di cassa;
-  affida gli incarichi per consulenze legali o, in alternativa, istituisce un albo dei consulenti legali di durata annuale, delegandone l'individuazione al responsabile di settore investito dalla relativa controversia;
-  dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali salvi i casi che la legge riserva al sindaco o ad altri organi del Comune;
-  approva i progetti di lavori pubblici, preliminari od esecutivi con variazioni di spesa, e tutti i provvedimenti di natura programmatoria che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili di settore;
-  approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale;
-  nomina i componenti delle commissioni dei pubblici concorsi su proposta del responsabile del settore interessato o, in mancanza, del segretario comunale;
-  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario comunale quale presidente del nucleo di valutazione;
-  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti od organismi per manifestazioni culturali, sociali, ricreative, sportive, comunque denominate, nel rispetto del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91 e seguenti modifiche ed integrazioni;
-  approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
-  approva transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alla determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti di reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale, entro i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
-  dispone l'erogazione di contributi e ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari.
Capo III
Il sindaco
Art. 38
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dalla normativa regionale vigente.
2.  Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, ai dirigenti e al segretario comunale.
3.  Effettua con propria determinazione tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
5.  Per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza, può conferire incarichi fiduciari a tempo determinato a non più di 2 esperti estranei all'amministrazione e comunque come previsto dalle leggi vigenti. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento sindacale di designazione deve essere ampiamente motivato. Il rapporto di lavoro che ne scaturisce riveste natura giuridica di contratto d'opera professionale e comporta l'erogazione del compenso di cui al quinto comma dell'art. 41 della legge regionale n. 26/93. Trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati. Le predette nomine fiduciarie decadono al momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato sindacale.
6.  E' ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.
7.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.
8.  Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali.
9.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
10.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
11.  Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 39
Competenze di amministrazione

1.  Il sindaco:
a)  compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti;
b)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
c)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
d)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dello statuto e degli uffici e dei servizi;
e)  nomina e revoca, previo parere della giunta, il segretario comunale e attribuisce allo stesso ulteriori competenze rispetto a quelle definite dalla legge;
f)  nomina e revoca il direttore generale ovvero attribuisce le funzioni di direttore generale al segretario comunale;
g)  nomina e revoca i responsabili dei settori e i funzionari responsabili dei tributi e revoca l'attribuzione di funzioni dirigenziali;
h)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
i)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
j)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
k)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
p)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
q)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;
r)  determina l'ordine del giorno della giunta;
s)  nomina il nucleo di valutazione e la delegazione trattante di parte pubblica.
Art. 40
Competenze di vigilanza

1.  Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c)  vigila sulla attività degli assessori, dei responsabili di area o dirigenti e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 41
Competenze di organizzazione

1.  Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  impartisce direttive per l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie.
Art. 42
Competenze quale ufficiale del governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente;
e)  esercita le funzioni di ufficiale elettorale monocratico, ai sensi dell'art. 4bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, introdotto dall'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero provvede alla delega delle medesime in favore del segretario comunale o di altro funzionario del Comune.
2.  Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3.  Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Capo IV
Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 43
Deliberazioni

1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali, previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
3.  Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettiva di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa volta.
4.  Le sedute del consiglio, delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
5.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione della seduta del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti per regolamento.
6.  Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
7.  I verbali della seduta sono firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale.
Art. 44
Astensione obbligatoria

1.  Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado.
2.  L'obbligo di astenersi comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Principi
Art. 45
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento dei servizi e degli uffici comunali.
2.  Le procedure per l'assunzione di personale dipendente sono disciplinate con apposito regolamento.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell'ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
Art. 46
Indirizzo politico e gestione: distinzioni

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai responsabili di area competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
1.  Le attribuzioni dei responsabili di area di cui al comma 1 del presente articolo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative, secondo il disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
2.  In ottemperanza dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 165/2001, agli organi politici competono in particolare:
-  la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
-  l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
-  l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell'ente;
-  la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
-  le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
3.  Ai responsabili di area sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi stabiliti conformemente agli indirizzi predeterminati.
Capo II
Ordinamento
Art. 47
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune.
2.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.
Art. 48
Criteri di organizzazione

Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
a)  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;
b)  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza, di cui all'art. 24 della legge n. 241/90, come recepito dalla legge regionale n. 10/91;
c)  per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
d)  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
e)  responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
f)  flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministrazione ed enti diversi.
Art. 49
Principi generali di organizzazione

1.  L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e piani di attività;
-  individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
-  massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
-  accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
Capo III
La struttura organizzativa
Art. 50
Struttura organizzativa

1.  L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.
2.  La struttura organizzativa del Comune è ordinata per:
-  aree: unità organizzative complesse comprendenti uffici la cui attività è finalizzata:
-  alla programmazione;
-  alla realizzazione degli<

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